AREE SVANTAGGIATE, ALL’ ABRUZZO GLI AIUTI DI STATO

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La giunta regionale individua quelle in crisi del Teramano

a cura di Alessandra Di Giuseppe

bandiere_ueLa Giunta Regionale, presieduta  da Luciano D’Alfonso e dagli Assessori  Di Matteo, Lolli, Mazzocca, Paolucci, Pepe e Sclocco, con delibera  468 dell’8 luglio scorso, ha individuato le aeree territoriali candidate agli Aiuti di Stato per il periodo 2014-2020, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c)  del Trattato UE.

La Commissione, infatti, ai sensi dell’articolo 107 comma 3 del TUE, può considerare compatibili con il mercato comune gli Aiuti di Stato concessi per favorire lo Sviluppo economico di determinate aree svantaggiate all’interno dell’Unione Europea (aiuti di Stato a finalità regionale).

Per la Regione Abruzzo il plafond di popolazione ad essa assegnato è di 252821, di cui quota di popolazione residua 1783.

In base all’Allegato 2 della delibera 468/2014 le aree destinate agli aiuti di Stato sono: San Salvo, Cupello, Monteodorisio, Gissi, Atessa, Paglieta, Mozzagrogna, Chieti, Manoppello, Turrivalignani, Bolognano, Alanno, Pitranico, Scafa, Pescosansonesco, Bussi, Salle, Collepietro,  Navelli, Caporciano, Prata D’Ansidonia, San Demetrio, Poggio Picenze, Fossa, Scoppito, L’Aquila, Sulmona, Ancarano, Controguerra, Colonnella, Corropoli, Sant’ Omero, Torano Nuovo, Sant’Egidio alla Vibrata, Nereto.

L’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea è composto di tre commi:

il 1° contiene la nozione di aiuto di Stato “incompatibile”. Il 2° prevede delle deroghe de iure alla incompatibilità. Il 3° prevede delle ipotesi in26b8f17414c0326223a5fcabaabbece9563dde2ed9deef18ed56929e cui la Commissione Europea può discrezionalmente dichiarare compatibile l’aiuto.

Secondo il tenore letterale dell’art 107 comma 3 , possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Per il periodo tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 gli aiuti di Stato a finalità regionale sono disciplinati dagli Orientamenti prospettati dalla Comunicazione 2013/c 209/01.

Euro Bank NotesIn linea di principio, gli orientamenti si applicano a tutti i settori di attività economica.

Sono tuttavia esclusi dall’ambito di applicazione degli orientamenti:

  • i settori in cui gli aiuti a finalità regionale non sono compatibili con il mercato interno: siderurgia e fibre sintetiche;
  • i settori in cui gli aiuti sono soggetti a strumenti giuridici ad hoc e/o ad altri orientamenti in materia di aiuti di Stato: pesca e acquacoltura, agricoltura (con determinate eccezioni), trasporti, aeroporti, energia;
  • le attività considerate incompatibili con il mercato interno, a meno che non siano soddisfatte le condizioni generali di cui agli orientamenti e ulteriori condizioni specifiche: reti a banda larga e infrastrutture di ricerca.

Inoltre, gli aiuti a favore delle grandi imprese e gli aiuti al funzionamento sono oggetto di un’attenzione particolare.

Gli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese non sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a meno che non siano concessi per investimenti iniziali finalizzati alla creazione di nuove attività economiche o alla diversificazione degli stabilimenti esistenti in nuovi prodotti o in nuove innovazioni nei processi.

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