CROWDFUNDING IL FINANZIAMENTO NELL’ERA DIGITALE

Piattaforme on-line per finanziare progetti e società di capitali
Di Alessandra Di Giuseppe
In Europa ci sono 20 milioni di piccole e medio imprese (PMI), che fatturano meno di 50 milioni di euro e con meno di 250 dipendenti. Sono imprese che danno lavoro a 90 milioni di persone, la loro sopravvivenza è quindi fondamentale per l’economia dell’Unione.
Il credit crunch, la difficoltà di accesso al credito, è una costante in negativo degli ultimi anni. L’80% dei finanziamenti continua a derivare dalle Banche, ma il Parlamento europeo guarda con favore al crowdfunding, o finanziamento collettivo, come forma di finanziamento alternativa potenzialmente migliore.
Il termine crowdfunding deriva dall’inglese “crowd”: folla e “funding”: finanziamento. E’ un processo di raccolta fondi per sostenere progetti di persone ed organizzazioni attraverso l’utilizzo di siti internet (“piattaforme” o “portali”). Tutto ha inizio da un’idea creativa, in qualsiasi settore dell’economia: dalle start up innovative ai partiti politici, dal mondo dell’arte al volontariato; occorre, inoltre, stabilire delle ricompense e prefiggere un traguardo in termini di budget e tempo. Chiunque ha un’idea, un progetto, può effettuare una vera e propria raccolta fondi on-line: tante piccole somme (da poche decine o migliaia di euro) a fondo perduto sfruttando la viralità del web.
Quando attraverso l’investimento si ottiene, non una semplice ricompensa, bensì una vera e propria partecipazione nella società si parla di equity-based crowdfunding, il quale necessita di maggiore attenzione.
In Italia ci sono circa 41 piattaforme, attive e non (alcune ancora in fase iniziale).
Andiamo per ordine.
I modelli di crowdfunding sono fondamentalmente quattro:
– Reward based
– Donation based
– Equity based
– Lending based
1)Reward based crowdfunding. Persone che finanziano un progetto attraverso donazioni con in cambio una ricompensa o premio.
2)Donation based crowdfunding. Donazioni a titolo gratuito per esempio per sostenere progetti socilai o di volontariato, senza ottenere nulla in cambio.
3)Equity based crowdfunding. In cambio del denaro investito si ottengono partecipazioni azionarie.
4)Lending based crowdfunding.Raccolta fondi che si basa su microprestiti tra privati. Le due parti possono contrattare il finanziamento su piattaforme create ad hoc.
Interessante, ma il modello che necessita di ulteriore approfondimento è l’equity crowdfunding, in quanto caratterizzato da rischi maggiori nonché strettamente connesso alla realtà delle start up innovative ovvero piccole società di capitali (spa, srl o cooperative), nascenti e impegnate in settori innovativi e tecnologici.
La disciplina normativa sul’equity crowdfunding in Italia. L’Italia vanta un record una volta tanto. E’ stato, infatti, il primo Paese in Europa a dotarsi di una normativa specifica per il solo equity crowdfunding.
Il decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto crescita bis”) ha dedicato alcune norme all’equity crowdfunding per la crescita delle sturt up innovative.
La Consob recentemente ha emanato un regolamento recante disposizioni sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line” ai sensi dell’articolo 50-quinquies e dell’articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. In seguito all’adozione del Regolamento Consob i finanziamenti tramite crowdfunding sono aumentati cospicuamente perché è aumentata la fiducia degli investitori, anche se in Italia il fenomeno è ancora molto ridotto rispetto al resto d’Europa ed al Nord America.
Come funziona.
In primis, bisogna consultare i portali on-line che si occupano di equity crowdfunding ovvero piattaforme vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio. I portali contengono delle schede standard previste dal Regolamento Consob che forniscono le informazioni sulle start up innovative.
I portali possono essere gestiti soltanto da due tipologie di soggetti:
- Autorizzati dalla Consob ed iscritti in un apposito registro.
- Banche ed imprese di investimento autorizzati e annotati nella sezione speciale del registro Consob.
Come completare l’investimento.
Deciso l’investimento (l’impresa che ci interessa), il gestore del portale trasmette l’ordine di adesione ad una Banca oppure ad una impresa di investimento.
Le offerte di capitali on-line emesse da start up innovative sono offerte “speciali” disciplinate dalla legge e dalla Consob.
Attenzione ai rischi.
L’investimento in start up innovative presenta rischi maggiori di quelli tradizionali.
La normativa interna in tema di equità crowdfunding, consente di sottoscrivere partecipazioni solo delle start up innovative, un investimento rischioso visto che si diventa soci, quindi, è consigliabile diversificare gli investimenti, con percentuali del portafoglio da dedicare alle attività tradizionali.
Una raccomandazione: per qualsiasi offerta o proposta o interessamento personale rivolgersi alla Consob!!!!!
Sul sito della Consob c’è l’elenco di tutti i gestori dei portali on-line.