Giulianova, tragedia in mare: trovato il corpo del giovane disperso

ARRIVA L’ESTATE, AL SOLE E IN ACQUA SI STA SECONDO REGOLA ALTRIMENTI SCATTANO LE SANZIONI. ECCO I 10 “COMANDAMENTI” DELLA GUARDIA COSTIERA

Alfonso Aloisi

 

Motovedetta Guardia Costiera GiulianovaPer la prossima stagione balneare, la Regione Abruzzo è già intervenuta in maniera specifica a febbraio 2014, puntualizzando che la stagione balneare, per la predisposizione di ciò che è necessario per il miglior svolgimento delle attività estive sul litorale, viene compresa tra il giorno 8 marzo ed il 26 ottobre. Viene altresì precisato che le attività commerciali possono essere effettuate durante l’intero anno in linea con i piani commerciali e modalità delle relative licenze rilasciate dai comuni competenti per territorio come previsto dalla legge. Dal primo marzo invece è possibile avviare le attività preparatorie e di allestimento delle aree demaniali in concessione e delle spiagge libere. Tali interventi deve essere ultimati entro il 31 maggio. Per cause collegate ad avverse condizioni meteo, sono necessarie autorizzazioni specifiche per l’effettuazione di questi lavori oltre tale termine. Ma gli obblighi per i concessionari non sono terminati. Infatti, le strutture mobili e le attrezzature balneari devono essere rimosse entro il 15 novembre. Per quanto concerne l’apertura al pubblico, i titolari delle concessioni sono autorizzati dall’8 marzo al 26 ottobre per l’elioteapia e dall’1 giugno al 7 settembre per la balneazione (attività di talassoterapia con servizi di balneazione). Per quanto concerne il servizio di salvataggio i titolari degli stabilimenti hanno l’obbligo di attenersi al regolamento predisposto dalla Capitaneria di Porto anche in ordine alla fascia oraria di sorveglianza a mare. Il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma collettiva/associata, mediante elaborazione di un piano organico, tra stabilimenti balneari e spiagge libere contigue e deve essere comunque comunicato entro il 31 maggio. E’ fatto obbligo a ciascun assistente bagnanti di segnalare tempestivamente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova eventuali incidenti o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione. Per quanto concerne l’attività specifica, i concessionari devono garantire l’assistenza almeno nei mesi di luglio ed agosto. Ma c’è anche una prescrizione per il periodo invernale, ma solo per chi svolge attività commerciale. Nelle aree in concessione di questi stabilimenti aperti per la prestazione di servizi di ristorazione, gli spazi destinati a giochi possono essere mantenuti ed utilizzati.  Occorre introdurre anche il discorso del posizionamento degli ombrelloni la cui prima linea non può essere inferiore a cinque metri rispetto alla battigia. Tale disposizione si applica anche per le spiagge libere i cui fruitori sono tenuti al rispetto della distanza. Qualche problema si ha nelle zone ad evidente erosione. In questo caso si applica una regola non scritta che è quella del buon senso.
Materiale di primo soccorso: in ogni stabilimento balneare, il materiale di primo soccorso deve essere custodito in idoneo locale all’uopo destinato, sito nell’ambito dello stabilimento, adibito esclusivamente a locale di primo soccorso, opportunamente segnalato con apposita cartellonistica. Chiunque esercita attività subacquee, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, ha l’obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità previste. In particolare, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d’orizzonte, con una visibilità non inferiore a 300 metri. Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d’appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull’unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, ha l’obbligo di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l’attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca), con sagola non più lunga di 3 metri) o – in subordine – di indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l’ambiente marino, per rendersi ben visibile. Ma esiste anche qualcosa che riguarda i fruitori delle spiagge. Infatti, per il programma “Mare Sicuro”, è stato stilato un decalogo del bagnante.

Divieti e obblighi

1-Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni psicofisiche;
2-Anche se sei un buon nuotatore non forzare il tuo fisico;
3-Dopo una lunga esposizione al sole entra in acqua gradualmente;
4-Lascia trascorrere almeno tre ore dall’ultimo pasto prima di fare il bagno;
5-Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa;
6-Se non sai nuotare bagnati in acque molto basse;
7-Non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione;
8-Non allontanarti dalla spiaggia oltre i 50 m. usando materassini, ciambelle, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili;
9-Evita di tuffarti dagli scogli;
10- Osserva quanto previsto nelle ordinanze per la disciplina delle attività balneari, in      particolare:
– non recare disturbo alla quiete dei bagnanti (schiamazzi, giochi, radio a volume elevato);
– non portare animali sulla spiaggia, ad eccezione delle zone ove espressamente previsto;
– non montare tende, accendere fuochi, campeggiare sulla spiaggia.

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